Comunicato Stampa - ACU Calabria

Doppia condanna di Poste Italiane in favore di due consumatori calabresi

A distanza di qualche giorno ACU Calabria registra due provvedimenti positivi dell’ABF – Arbitro Bancario Finanziario di Bari, in favore di due consumatori calabresi, rispettivamente titolari di un conto corrente e di una carta prepagata e vittime di un furto di euro 3.000,00 il primo ed euro 2.100,00 la seconda a causa di pirateria informatica.

I Consumatori sono stati oggetto di due distinti attacchi di phishing, prontamente denunciati alle Autorità, e hanno disconosciuto le transazioni fraudolente.

In entrambi i casi Poste Italiane non aveva inteso risolvere transattivamente le vertenze rifiutando i rimborsi, ritenendo che le operazioni contestate fossero state eseguite regolarmente o comunque attribuendo ai consumatori la responsabilità per la mancata custodia dei dispositivi personalizzati.

«È grande la soddisfazione nel leggere i due provvedimenti dell’ABF, riferisce l’avv. Sergio Tomaino, Presidente regionale di ACU Calabria. Abbiamo assistito gli associati davanti l’Arbitro Bancario Finanziario di Bari, competente per territorio, che, dopo l’istruttoria documentale, ha condannato Poste Italiane alla integrale restituzione delle somme trafugate ai consumatori, oltre agli interessi e alle spese di procedura».

L’Arbitro Bancario Finanziario, in composizione collegiale, in linea con la propria giurisprudenza in materia, nelle due decisioni ha sancito che il «Rischio di utilizzazione fraudolenta degli strumenti di pagamento online ricada, in prima battuta, sull’intermediario, il quale può sottrarsi all’obbligo di rimborso delle somme fraudolentemente sottratte dando dimostrazione che le operazioni contestate sono state correttamente eseguite e non sono frutto di malfunzionamenti delle procedure esecutive e fornendo inoltre la prova del dolo ovvero della colpa grave dell’utilizzato», aggiungendo che «Fra i doveri di protezione dell’utente gravanti sull’intermediario rientra l’onere di fornire il servizio di sms alert o assimilabili da cui l’intermediario può essere esonerato solo dimostrando l’esplicito rifiuto dell’utente ad avvalersene”» concludendo che «Gli effetti della mancata adozione di tale servizio di alert sono ininfluenti in ragione delle circostanze di fatto verificatesi» pervenendo quindi alla condanna di Poste Italiane.
Nel secondo caso, invece (truffa su carta prepagata) l’ABF ha motivato la condanna di Poste Italiane sulla mancanza di prova idonea di corretto adempimento alla prescrizione concernente la attivazione del presidio di sicurezza, essendosi «Poste Italiane limitata a ipotizzare che il ricorrente possa avere disattivato il sistema di notifiche dei pagamenti, che nelle app istituzionali dell’Intermediario è attivo di default».

«Va ricordato ai cittadini -riferisce l’avv. Tomaino- che l’ABF decide su tutte le questioni che riguardano i rapporti bancari e finanziari con banche, finanziarie e poste. È uno strumento alternativo a quello giurisdizionale (magistratura ordinaria), consigliato e favorito da ACU e dalle Associazione Consumatori perché, al pari delle conciliazioni, delle mediazioni e degli arbitrati, riesce a dare ai consumatori risposte in tempi brevi e con un minimo sacrifici economico».

Il Presidente regionale
Avv. Sergio Tomaino