La norma sull’anatocismo bancario contenuta nel decreto “Milleproroghe” del 2010 è illegittima


Depositata il 5 aprile scorso l’attesa pronuncia della Corte Costituzionale sul comma 61 dell’art. 2 DL 225/2010, che ne ha sancito l’incostituzionalità (Scarica il testo completo della sentenza).

La norma, censurata con la sentenza n. 78, secondo i giudici della Consulta viola l’art.3 della Costituzione perché «…facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza» e, prosegue la sentenza, viola anche l’art.117 della Costituzione  perché «…non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi di interesse generale, idonei a giustificare l’effetto retroattivo» della norma.

L’ormai famigerata norma “salvabanche” -che testualmente dispone: << In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa…>>- non avrà quindi alcuna efficacia soprattutto nei giudizi dove è contestata l’illegittima applicazione di interessi con capitalizzazione (anatocismo) con conseguente  rideterminazione del saldo finale di conto corrente.

Con l’odiosa norma, il legislatore aveva tentato di scardinare il principio giurisprudenziale secondo il quale la decorrenza decennale della prescrizione parte dalla data di chiusura del conto corrente (cioè dal saldo finale del rapporto), con ciò  mettendo in seria difficoltà e con effetti retroattivi anche le migliaia di cause azionate dagli utenti bancari. In altri termini, potendo contestare solo le operazioni anteriori di 10 anni e non tutte le operazioni che sono intercorse nel conto corrente (anche se superiori al decennio) il contenzioso bancario di questi ultimi anni si sarebbe fortemente ridimensionato.

Fortunatamente, il controllo di costituzionalità, ha permesso di ristabilire a pieno titolo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati che tanto “fastidio” arrecano alla lobby bancaria.

ACU – 6 aprile 2012 – G.Santovito