Lavoro: uso dei dati di localizzazione solo con precise garanzie
Due società telefoniche potranno utilizzare i dati di localizzazione geografica, rilevati da una app attiva sugli smartphone in dotazione ai lavoratori, purché adottino adeguate cautele a protezione della loro vita privata. Lo ha stabilito il Garante privacy nell’accogliere le istanze di verifica preliminare presentate dalle due società che intendono utilizzare questa tipologia di dati per ottimizzare l’impiego delle risorse presenti sul territorio e migliorare la gestione, il coordinamento e la tempestività degli interventi tecnici. A tutela della riservatezza dei dipendenti l’Autorità ha prescritto l’adozione di una serie di accorgimenti e stringenti misure di sicurezza. Lo smartphone per le proprie caratteristiche è destinato a “seguire” la persona che lo possiede, senza distinzione tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro. Il trattamento dei dati di localizzazione può presentare, quindi, rischi specifici per la libertà (es. di circolazione e di comunicazione), i diritti e la dignità del dipendente. Per questo motivo, le società, che si sono anche impegnate a raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali, dovranno adottare specifiche misure volte a garantire che le informazioni visibili o utilizzabili dalla app siano solo quelle di geolocalizzazione, impedendo l’accesso ad altri dati, quali ad esempio, sms, posta elettronica, traffico telefonico. E dovranno configurare il sistema in modo tale che sullo schermo dello smartphone compaia sempre, ben visibile, un’icona che indichi ai dipendenti che la funzione di localizzazione è attiva. I dipendenti dovranno essere ben informati sulle caratteriste dell’applicazione (ad es., sui tempi e le modalità di attivazione) e sui trattamenti di dati effettuati dalle società. Nel dare l’ok il Garante ha ritenuto che il sistema sottoposto alla sua attenzione rispetti nel complesso i principi stabiliti dal Codice privacy. Il sistema infatti è conforme al principio di liceità perché consente di ottimizzare la gestione degli interventi tecnici, incrementando la velocità di risposta alle richieste dei clienti, soprattutto in caso di emergenze o calamità naturali. La localizzazione geografica, inoltre, rafforza le condizioni di sicurezza dei dipendenti permettendo l’invio mirato di soccorsi in caso di difficoltà. Il sistema risulta poi conforme anche ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza. La rilevazione dei dati di geolocalizzazione prospettata dalle società, infatti, non sarebbe continuativa, ma avverrebbe a intervalli stabiliti. E’ previsto che l’ultima rilevazione cancelli quella precedente. Come stabilito dal Codice privacy, prima di attivare il sistema le società dovranno notificare all’Autorità il trattamento di dati sulla localizzazione.
Scuola: nessun dato sulla disabilità dei docenti nelle graduatorie on line – Vietato diffondere informazioni sulla salute
Stop alla pubblicazione on line di graduatorie scolastiche in cui sia indicata la disabilità dei docenti. Il Garante privacy ha dichiarato illecito il trattamento di dati effettuato da un Ufficio scolastico regionale e ha vietato l’ulteriore diffusione in Internet di informazioni sulla salute e di altri dati non pertinenti riferiti a decine di insegnanti. Sul sito web dell’Ufficio, come segnalato da un insegnante, risultavano infatti pubblicate le graduatorie dei docenti e i rispettivi allegati tra i quali gli elenchi dei “riservisti, gruppo 2: disabili art. 1, l. n. 68/99”, corredati da una legenda che dava conto dei benefici connessi, come la precedenza nell’assegnazione della sede per le persone con gravi invalidità e i relativi titoli di preferenza per gli insegnanti non vedenti. Le graduatorie, per di più, recavano in chiaro, oltre ai dati identificativi degli interessati, il codice fiscale e il numero di figli a carico, informazioni risultate eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità della pubblicazione. Inoltre, i dati in questione erano immediatamente reperibili in rete tramite l’inserimento delle generalità degli interessati nei più diffusi motori di ricerca. Oltre al provvedimento di divieto, il Garante ha prescritto all’Ufficio scolastico regionale di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni del Codice privacy e delle Linee guida in materia di trasparenza e pubblicità, di recente adozione, rispettando in particolare il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati e le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca attraverso apposite circolari. L’Autorità si è riservata inoltre di valutare, con separato provvedimento, gli estremi per contestare all’Ufficio scolastico regionale la violazione amministrativa prevista per l’infrazione del Codice.
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